Legislazione di riparazione
Nell’autunno del 1944, a guerra ancora in corso, dopo il passaggio voluto dal Reich degli internati militari allo stato di “lavoratori civili”, gli internati furono obbligati a versare i loro salari alla Deutsche Bank per farli trasferire allo Stato italiano che sarebbe poi stato responsabile del pagamento in valuta locale.
A guerra finita, due trattati internazionali contribuirono a rendere ancora più difficile un eventuale risarcimento: il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, in cui l’Italia (art.77) si impegnava a rinunciare ad ogni richiesta verso la Germania per i danni subiti nel corso della guerra e l’Accordo di Londra sui debiti di guerra del 27 febbraio 1953 che rinviò qualsiasi pretesa di risarcimento ad un futuro trattato di pace.
Nel 1956, dopo le sollecitazioni di otto stati europei, si rese necessario l’avvio di trattative bilaterali; in Italia le associazioni dei perseguitati si mossero per superare l’inerzia della diplomazia italiana e tentare di ottenere il superamento dell’articolo 77 che continuava a penalizzare gli internati italiani1
Il 2 giugno 1961 venne approvato l’Accordo italo-tedesco con cui la Germania si dichiarò disponibile a risarcire undici paesi dell’Europa occidentale mettendo a disposizione 40 milioni di marchi. In Italia, tra il 1964 e il 1967, un’apposita commissione lavorò sulla definizione della ripartizione dell’indennizzo e sui criteri degli aventi diritto, arrivando alla fine ad escludere dal risarcimento gli ex internati militari, riconoscendo solo ai deportati nei Konzentrationslager una forma di riparazione2: il rifiuto di adesione alla Repubblica sociale e di arruolamento nelle sue forze armate non fu considerato requisito tale da soddisfare l’ipotesi prevista dalla legge. Si legge in un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri del luglio 1966: “Per gli ex militari internati in Germania deve tenersi conto che se il loro internamento fu dovuto a fatto bellico, essi acquistarono la posizione di prigionieri di guerra e non di internati politici o razziali. Essi non hanno pertanto diritto all’indennizzo”3.
Dopo che nel 1998 la questione dei risarcimenti era tornata alla ribalta con l’istituzione di una Fondazione federale per il risarcimento dei lavoratori forzati del periodo nazionalsocialista, il 12 agosto del 2000 l’entrata in vigore della legge per l’istituzione della “Fondazione Memoria Responsabilità e Futuro” approvata dal Bundestag sembrò contemplare finalmente la categoria degli internati militari4. Gli italiani ricevettero per posta i moduli della IOM (International Organisation for Migration) per presentare la domanda di risarcimento, ma invece delle 75.000 domande preventivate ne arrivano 160.000, rendendo così necessario ricorrere di nuovo all’esclusione degli internati militari: la scelta fu motivata con l’argomento che il passaggio di status dei soldati italiani da prigionieri di guerra ad IMI, e successivamente a lavoratori civili, non avrebbe modificato di fatto la loro condizione originaria di prigionieri di guerra5. Su 120.000 italiani che fecero domanda solo 3000, in quanto perseguitati per motivi razziali e religiosi, ottennero il risarcimento6.
Nel gennaio 2002 vengono presentate alla Camera (DDL n. 2240, XIV Legislatura)7e al Senato (DDL n. 1068, XIV Legislatura)8 due proposte di legge che prevedono un contributo in denaro da parte del Governo italiano per gli esclusi dalla legge sull’indennizzo agli ex lavoratori forzati9. Tale legge, grazie alla sentenza n. 5044 della Corte di Cassazione, prevedeva la possibilità di chiedere un risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti oltre alla concessione di una Medaglia d’onore a cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e ai loro familiari superstiti.
L’inasprimento dei rapporti diplomatici tra Italia e Germania sulla vicenda sembrò giungere ad una riconciliazione con la creazione, nel 2009, di una commissione storica italo-tedesca che presentò ufficialmente nel 2012 un minuzioso rapporto10. Si arrivò così alla decisione del Parlamento tedesco di istituire, nel 2013, un “Fondo italo-tedesco per il Futuro” con il quale sarebbero stati finanziati progetti di politiche della memoria per un totale di 4 milioni di euro, coinvolgendo direttamente le associazioni che continuano a rivendicare un legittimo indennizzo per le vittime11.
Nel 2025, grazie all’interessamento di ANEI, ANED e ANRP, viene istituita una «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale» da celebrarsi il 20 settembre di ogni anno12.
Un nuovo spiraglio sembra aprirsi con alcune iniziative legali intraprese a livello locale, tra cui la sentenza del Tribunale di Brescia del 25 agosto del 2025, con cui le famiglie di diciotto IMI bergamaschi, grazie alle motivazioni presentate dall’avvocato Fabio Franchina, hanno ottenuto l’assegnazione di risarcimenti tra i 20 e gli 80 mila euro per i danni “patrimoniali e non” subiti durante la prigionia. La causa, intrapresa nel 2022 contro il governo tedesco, a seguito di un provvedimento del governo Draghi dell’anno precedente, che prevedeva la costituzione di un apposito fondo di 55 milioni di Euro volto a risolvere l’annoso braccio di ferro tra Italia e Germania per la questione dei risarcimenti, ha fatto riferimento alle condizioni disumane a cui gli IMI furono sottoposti ed ha fatto leva sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra, aprendo così la strada ad ulteriori richieste di risarcimento da parte dei familiari delle vittime.
1 F. Focardi, L. Klinkhammer, Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L’accordo globale italo-tedesco del 1961, in “Italia contemporanea”, 254, marzo 2009, pp. 11-24.
2 G. Hammermann, Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007, in “Italia contemporanea”, 249, dicembre 2007, pp. 541-557, in part. pp. 543-545.
3 Allegato alla circolare n.1524/66 del 18/7/1966, Archivio sezione di Piacenza ANRP, documentazione amministrativa non riordinata
4 https://dserver.bundestag.de/btd/14/037/1403758.pdf
5 G. Hammermann, Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007, in “Italia contemporanea”, 249, dicembre 2007, pp. 541-557. Una nota informativa del settembre, diffusa dalla IOM stessa, specificava che “Lo status di prigioniero di guerra, o quello di Internato Militare Italiano (IMI), di per sé, non è condizione sufficiente per accedere alla richiesta di indennizzo (Archivio sezione di Piacenza ANRP, documentazione amministrativa non riordinata, “Nota informativa”, settembre 2000).
6 Risarcimento ai deportati in Germania per lavori forzati, in “Il Nuovo giornale”, 9 aprile 2004.
8 https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=testiEmendamenti&did=58077
9 Lavoratori forzati nei campi nazisti, in “Il Nuovo giornale”, 26 aprile 2002
11 M. Conte, La questione degli Internati Militari Italiani nelle relazioni italo-tedesche, Università degli studi di Padova, Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e di studi internazionali, Padova, 2021-2022.